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06 DICEMBRE 2025

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Etica e affari

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Verso una nuova stagione di responsabilità d'impresa

Stefano Modena (Governance Advisors)

La proposta di legge per la riforma del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato – segna un passaggio cruciale nel rapporto tra diritto penale e governance aziendale. Dopo oltre vent'anni dall'introduzione del decreto, il legislatore sembra voler aggiornare l'impianto normativo per renderlo più equilibrato, efficiente e aderente alla realtà economica contemporanea.

L'obiettivo dichiarato è ambizioso: rafforzare la prevenzione dei reati d'impresa attraverso modelli organizzativi più efficaci e al tempo stesso introdurre meccanismi premiali che valorizzino la collaborazione e la responsabilità delle imprese virtuose.

  1. Dalla "responsabilità amministrativa" alla "responsabilità da reato"

Uno dei punti più significativi della proposta riguarda la ridefinizione della natura della responsabilità dell'ente. Non più "amministrativa", ma esplicitamente "da reato".

Questa modifica non è solo terminologica: riconosce la natura sostanzialmente penale dell'illecito dell'ente, con tutte le implicazioni in termini di garanzie, oneri probatori e proporzionalità sanzionatoria. È un passo verso una maggiore chiarezza sistematica, ma apre anche interrogativi su come bilanciare l'effettività delle sanzioni con il principio di colpevolezza dell'ente.

  1. Esclusioni e semplificazioni per le imprese minori

Per favorire un'applicazione proporzionata, la riforma propone l'esclusione degli enti di piccole dimensioni — sotto i 10 dipendenti e con limiti di ricavi e attivo contenuti — salvo che esercitino attività di direzione e coordinamento.
Allo stesso tempo, per le imprese fino a 30 dipendenti è previsto un sistema organizzativo semplificato, che mantiene le garanzie fondamentali ma con minori oneri formali.

È una scelta pragmatica: riconosce la diversità strutturale del tessuto imprenditoriale italiano, pur lasciando aperto il rischio di creare un "vuoto di compliance" nelle microimprese, proprio dove i controlli interni sono più deboli.

  1. Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG): un salto di qualità

Il MOG viene riformulato in chiave più strutturata, con una tripartizione (parte generale, parte speciale e protocolli operativi), obblighi di aggiornamento periodico e formazione continua.
Si introduce anche l'obbligo di canali di segnalazione interna, in linea con le direttive europee sul whistleblowing.

Questo rafforzamento punta a rendere i modelli 231 veri strumenti di gestione del rischio, e non meri adempimenti formali. Tuttavia, la sfida sarà garantire che l'aggiornamento periodico non degeneri in un eccesso di burocratizzazione, perdendo di vista la sostanza preventiva.

  1. L'Organismo di Vigilanza: più autonomia e più poteri

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) viene significativamente potenziato. La proposta assicura autonomia operativa, accesso illimitato alle informazioni aziendali e risorse adeguate.
Per le realtà più piccole, è prevista la possibilità di un organismo monocratico interno.

Questa evoluzione appare coerente con l'esperienza maturata negli anni: l'OdV diventa non solo un controllore, ma un presidio di cultura organizzativa e integrità aziendale. Tuttavia, resta da chiarire come evitare sovrapposizioni con altre funzioni di controllo (come internal audit o compliance).

  1. Un sistema premiale per chi collabora e previene

Elemento di forte innovazione è il sistema premiale: gli enti che collaborano attivamente con l'autorità giudiziaria, eliminano le carenze organizzative e adottano misure correttive possono beneficiare di cause di non punibilità o attenuanti significative.
È prevista anche una "messa alla prova" per gli enti, con sospensione del procedimento penale in cambio di un programma di riorganizzazione, risarcimento dei danni e attività di utilità sociale.

Questo approccio introduce una logica di giustizia riparativa nel diritto penale dell'impresa, premiando la responsabilizzazione concreta rispetto alla mera punizione.

  1. Proporzionalità e coordinamento nelle sanzioni

Le sanzioni pecuniarie saranno rivalutate periodicamente, con criteri di proporzionalità e dissuasione calibrati sul reato e sulla dimensione dell'ente. Inoltre, viene introdotto un coordinamento inter-istituzionale per evitare duplicazioni sanzionatorie tra autorità diverse.
Una scelta che punta alla coerenza e all'efficienza, ma che richiederà meccanismi di raccordo chiari per evitare conflitti di competenza.

  1. Una riforma che chiama alla maturità della governance

Nel complesso, la proposta di riforma del D.Lgs. 231/2001 si muove lungo una direttrice di maggior integrazione tra diritto penale e corporate governance.
Non si tratta solo di un aggiornamento normativo, ma di una chiamata alla maturità organizzativa delle imprese:

  • adottare modelli realmente efficaci,
  • formare una cultura interna della responsabilità,
  • e considerare la compliance come leva strategica di sostenibilità e reputazione.

Governance Advisors vede in questa riforma una sfida culturale oltre che giuridica: la transizione da una logica difensiva ("evitare la sanzione") a una logica proattiva ("prevenire e migliorare").

Conclusione

Se la riforma sarà approvata, il successo dipenderà dalla capacità delle imprese di coglierne lo spirito innovativo.
Un sistema 231 rinnovato potrà diventare non solo uno strumento di tutela legale, ma un motore di trasparenza, fiducia e competitività.

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